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Conto corrente bloccato, cosa fare

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Tutti noi privati cittadini, siamo particolarmente attenti, è fuori discussione, alle spese periodiche, ordinarie e straordinarie che gravitano intorno al nostro conto corrente, il quale rappresenta senza dubbio un “tesoretto”, ma anche in fondo un po’ il salvadanaio, senza dubbio flessibile e in movimento, più per le reali necessità correnti, che per risparmio, forma economica per la quale, semmai, vengono preferiti altri sistemi d’investimento.

L’accredito dello stipendio o della pensione, così come la domiciliazione delle utenze, il collegamento alle carte di debito e di credito, sono solo alcuni degli aspetti principali del conto corrente di uso comune, utilizzato dalla stragrande maggioranza degli italiani per movimentare e gestire il proprio denaro. Naturalmente, ciascun correntista deve operare sul proprio conto in maniera attenta e scrupolosa, per non rischiare di entrare in conflitto con il sistema finanziario, ed evitare operazioni “estreme” che l’istituto di credito potrebbe mettere in atto in caso di inadempienze ripetute e pesanti.

Non è un’eventualità frequente, ma può purtroppo succedere, dunque, che in una prolungata situazione estremamente negativa che coinvolge un titolare di conto corrente, la banca decida di agire bloccando il conto stesso, mediante un provvedimento cautelativo, una prassi adottata per tutelarsi da probabili rischi, dettati appunto dall’insolvenza del proprio cliente, e che solitamente viene messo in atto su segnalazione di Enti specifici, spesso anche per problematiche legate all’antiriciclaggio. Appare evidente che ogni caso di blocco rappresenta una trattazione delicata, e a volte può essere utile ricorrere all’aiuto di un legale esperto in materie finanziarie, piuttosto che chiedere un supporto alle Associazioni Consumatori, che, in molti casi, al loro interno presentano settori dedicati, anche mediante la redazione di guide ed approfondimenti sulla materia.

Ma andiamo con ordine.

Quali sono le principali caratteristiche del blocco di un c/c

  • Si tratta dell’impedimento della banca, nei confronti di un cliente correntista, di accedere al proprio credito
  • Può avvenire per 4 cause: scoperto, antiriciclaggio, debito e decesso
  • Può eseguirlo l’istituto di credito dopo aver ricevuto notifica dall’Autorità Giudiziaria

In sostanza, il blocco di un conto corrente si può configurare principalmente come un’azione preventiva, appunto da parte dello stesso istituto di credito in cui il contratto è radicato, per evitare che una particolare e delicata situazione debitoria possa degenerare, prevenendo dunque la possibile e più grave insolvenza del correntista. Inoltre, come sommariamente indicato, può essere effettuato anche per ottemperare alle norme antiriciclaggio, e su richiesta di eventuali creditori, che possono essere persone fisiche, ma anche giuridiche e/o enti pubblici. In ultima analisi, può infine avere luogo in caso di morte del titolare del contratto di conto.

Vediamo allora, nel dettaglio, ciascuna delle 4 possibilità di blocco:

Blocco per scoperto di conto

La situazione è facilmente intuibile, in quanto si riferisce al conto cosiddetto in rosso”, cioè quando il correntista ha sconfinato oltre la somma concessa in fido, un’apertura di credito in conto che la stessa banca gli aveva messo a disposizione, oppure per operazioni effettuate senza fondi, ma anche nel momento in cui non ottempera, ripetutamente, a pagare le rate di un altro finanziamento, come il mutuo. Davanti a una di queste situazioni, l’istituto di credito provvede al blocco dei principali strumenti di pagamento, per poi ripristinarne la regolarità una volta che il cliente ha ripianato l’esposizione debitoria. Lo scopo del blocco, appunto, è quello di evitare che la situazione debitoria possa divenire irrecuperabile.

In questi casi, dopo una mediazione bancaria nel tentativo di far sistemare la posizione al cliente, la banca dispone, appunto, il blocco delle somme depositate: ciò significa che vengono di fatto inibiti i normali strumenti di pagamento, vale a dire gli assegni e le carte di debito e di credito, come forma di tutela dal rischio di insolvenza e per scongiurare una situazione peggiorativa. Di regola poi, appena ripianato il debito, la banca sblocca automaticamente il conto, ricominciando, da quel momento, la normale routine legata alla gestione del denaro dell’ex correntista bloccato.

Blocco per legge antiriciclaggio

Con l’entrata in vigore delle norme e direttive antiriciclaggio, a far data dal 1° gennaio 2014, i correntisti hanno l’obbligo di sottoscrivere presso la loro filiale di radicamento un questionario sui propri dati sensibili, una sorta di informativa anti-riciclaggio sul patrimonio personale, da consegnare con la copia di un documento d’identità in corso di validità. Molto semplicemente, nel caso in cui il cliente, entro 60 giorni dalla notifica dell’istituto bancario, non ottemperi a questo obbligo, il rischio a cui può andare incontro è proprio il blocco del suo conto. Si evidenzia comunque che la banca, di rimando, se non effettua le procedure di verifica, può essere passibile di una pesante sanzione pecuniaria, che va dai 2.600 ai 13.000 € per ogni omesso controllo.

Tale disciplina corrisponde ad un’evoluzione delle normative contenute nei precedenti decreti 109/2007 e 231/2007, emanati in attuazione delle direttive 2005/60 CE e 2006/70 CE, che fa riferimento alla collaborazione degli istituti di credito nella lotta contro i sistemi di riciclaggio e il terrorismo, specie grazie ad un sempre crescente controllo della clientela. Non a caso, tale questionario ha lo scopo di monitorare le operazioni finanziarie di ogni titolare di conto, inviando, nell’eventualità di casi sospetti, una segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia.

Nel corso degli anni, per combattere il riciclaggio, tale normativa ha assunto rilievi sempre più stringenti tanto che, oltre alle eventuali sanzioni per omesso controllo, le banche (così come le finanziarie) sono tenute a verificare accuratamente tutte le operazioni di deposito, prelievo e pagamento contante per cifre che vanno dai 200 ai 500 €, al fine di evitare scambi di denaro che potrebbero essere fraudolenti e, nel contempo, incentivare l’uso della moneta elettronica.

Blocco per debiti

In caso di particolari situazioni debitorie, sia nei confronti di privati che di persone giuridiche, i creditori, mediante l’Autorità Giudiziaria, possono ottenere un’ordinanza che consente il blocco “presso terzi” del conto bancario, così come di quello postale. Appena ricevuta la notifica, la banca provvede a vincolare i fondi sul conto corrente per una somma che è pari al debito più la metà, fino a quando il debito totale non viene coperto, e sino al termine della relativa procedura esecutiva.

Sono però previsti alcuni limiti, specie se sul conto corrente sono accreditati lo stipendio o la pensione, così come altri redditi assimilabili: se, dunque, il deposito sul conto deriva esclusivamente da queste fonti, la banca può intervenire soltanto in parte. Infatti, se alla data di notifica sul conto sono già presenti delle somme, è possibile bloccare esclusivamente per la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale, che, in base alle normative vigenti, è pari a € 1.345,53. Il denaro che verrà successivamente versato, invece, potrà essere bloccato nella misura di un quinto sino alla completa estinzione del debito.

Se, viceversa, sul conto confluiscono cifre che derivano da versamenti di tipo diversi rispetto ai precedenti accrediti, è possibile bloccare la totalità del deposito del conto corrente, a meno che non si tratti di un contratto cointestato, nel qual caso il blocco agisce solo sul 50% del deposito.

Infine, se il debito contratto è nei confronti del Fisco, il blocco del conto può avvenire anche senza l’ordinanza dell’Autorità giudiziaria, in quanto la cartella esattoriale, di fatto, è identificabile come atto esecutivo. Dal momento in cui viene notificata, il correntista ha 60 giorni di tempo per regolarizzarla, passati i quali, se non ha estinto il debito, la banca può provvedere a bloccare la totalità delle somme depositate, esattamente il 100%. Trascorsi i sessanta giorni, il Fisco potrà chiedere alla banca, senza pronuncia del giudice, il versamento del dovuto, a meno che, nel frattempo, il correntista debitore non abbia chiesto la rateizzazione del saldo. A quel punto, solo dopo che l’Agenzia avrà accettato la pianificazione della restituzione in rate, il conto corrente sarà sbloccato.

Fino 30.6.2017 l’ente preposto alle recupero delle somme era la ben nota Equitalia mentre, dal 1°.7 dello stesso anno, è subentrata, appunto, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione che, a differenza dell’Ente precedente, in base all’articolo 3 della Legge n. 225 del 2016, può accedere direttamente all’anagrafe tributaria, alle Banche Dati dell’Inps e, buon ultimo, a tutti i conti correnti. Si tratta di un cambiamento sostanziale, in quanto, sino a quel momento, tale possibilità era garantita esclusivamente all’Agenzia delle Entrate, che era preposta solo all’accertamento, mentre quello tenuto alla riscossione, Equitalia, non ne aveva diritto. In questo modo il processo è senza dubbio più velocizzato, e il blocco del conto ne è parte integrante.

Blocco per decesso dell’intestatario del conto corrente

L’ultima eventualità di blocco si ottiene alla morte del titolare del conto. In questa circostanza, l’istituto di credito, in maniera cautelativa, sospende la possibilità di movimentazione del conto stesso, ripristinandola soltanto al termine dell’espletamento della relativa pratica di successione. In questo caso, dunque, gli eredi del correntista deceduto devono presentare, alla stessa banca, una serie di certificati e documenti, che vanno dal certificato di morte alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, oltre ai classici documenti d’identità e al verbale di pubblicazione del testamento. In questo modo, saranno legittimati in termini legali a subentrare nel conto dell’ex titolare, loro congiunto e, a quel punto, potranno prendere possesso delle somme depositate ed, eventualmente, anche degli strumenti annessi, come bancomat e assegni.

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