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Cosa succede nel caso si vada in rosso sul conto corrente?

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Ebbene sì, lo sappiamo, può succedere, per acquisti senza controlli periodici e un po’ distratti, oppure per bollette magari più alte del solito o per nuove utenze, spese impreviste per lavori in casa o mediche: tutte motivazioni che, ovviamente anche senza volere, possono portare ad avere, all’improvviso e senza rendersene conto, il conto “in rosso”, vale a dire spese effettuate oltre le coperture depositate. Stiamo parlando di un inadempimento contrattuale, che dà origine all’obbligo di corrispondere degli interessi moratori.

Ed ecco che allora, può sorgere un certo timore, specie se succedesse per la prima e unica volta, anche perché non tutti sanno come affrontare, senza patemi d’animo, una situazione di questo genere. E, dunque, che fare, se il conto corrente va in passivo?

Preso atto del rischio che è possibile correre, possiamo innanzi tutto vedere come sia possibile cercare di evitarlo, poiché alcune buone norme potranno aiutare ad avere meglio sotto controllo la gestione del nostro denaro depositato in banca, per esempio abituandosi a tenere d’occhio le proprie finanze e, soprattutto, i movimenti del conto attraverso la piattaforma di home banking, ormai accessibile a tutti, e non soltanto a chi ha sottoscritto un contratto per un prodotto esclusivamente digitale.

Infatti, un ottimo metodo è proprio quello di controllare, grazie ad internet, mediante appunto il servizio di banking digitale di ogni istituto di credito, compreso Poste Italiane, oppure molto velocemente e in ogni momento tramite app, ugualmente disponibili per quasi tutti i contratti finanziari, se non proprio ogni movimento, almeno periodicamente, con una frequenza cadenzata, specie se sono state eseguite delle spese non abituali, che potrebbero, se non controllate, spiazzare la regolarità delle operazioni. Meglio dunque “sprecare” un po’ di tempo in questi controlli che rischiare di dover correre ai ripari successivamente.

Si consiglia di dedicare maggiore attenzione alle operazioni di pagamento con carta di credito, così come alle spese derivate da addebiti diretti sul conto, come, ad esempio, la domiciliazione delle utenze domestiche che, spesso, se non tenute sott’occhio, anche come scadenza, possono giocare brutti scherzi.

Se, però, nonostante tutti gli accorgimenti elencati, e una certa cura e attenzione nella gestione in generale del conto e delle proprie finanze, dovesse comunque accadere di “andare in rosso”, può essere utile sapere quali sono le procedure che, in questi casi, può attuare la banca e quali, invece, le soluzioni a cui si può ricorrere per riparare al danno prima che diventi particolarmente oneroso.

Conto Corrente in rosso: che fare

Quindi, come prima cosa, vediamo come si pone la banca nel caso in cui il conto di un suo correntista vada in rosso, cioè in passivo: in una prima fase, l’istituto di credito provvede a bloccare le classiche operazioni come i prelievi, i pagamenti con il Bancomat, o Postamat, i bonifici o i postagiro e gli addebiti diretti, che potrebbero quindi riguardare il mancato pagamento delle bollette, intendendo così una posizione di debitore anche nei confronti dell’ente fornitore di acqua, telefono o energia elettrica, tanto per fare esempi molto pratici e vicini a quasi tutti i correntisti.

Da rilevare invece che, se nel frattempo arrivasse l’accredito della carta di credito, emessa dalla banca stessa, non potrà esserne rifiutato l’addebito verso se stessa, rassicurando il cliente nei confronti dei debitori coperti con le somme in sospeso della carta, ma, di fatto, aggravando il suo personale debito nei confronti della propria banca, com’è comprensibile.

Molto spesso, il comportamento della banca nei confronti del cliente passivo può essere più tollerante, nel caso il soggetto abbia eseguito uno sconfinamento occasionale e, magari, di bassa entità, fornendo, di fatto, un prestito al proprio cliente, salvo poi addebitare, comunque ovviamente, gli interessi di mora appena venisse ristabilita la corretta disponibilità, laddove per “mora” s’intenda, appunto, un ritardo, da non confondere con gli interessi “corrispettivi” che sono, invece, dovuti in qualità di controprestazione di un prestito, un finanziamento, un mutuo, anche se non c’è inadempimento.

In alcuni casi, con i clienti maggiormente fidelizzati, di lunga tradizione bancaria, pur non essendo comunque una prassi di tipo obbligatorio, potrebbe intervenire un contatto o comunque una chiamata da parte del funzionario di banca per essere messi in guardia sulle condizioni in cui versa il conto. Peraltro, è giusto sapere che, al verificarsi di uno scoperto, non sono previste operazioni di “travaso” in maniera automatica da un eventuale altro conto corrente attivo, intestato alla stessa persona o cointestato, a quello passivo al fine di sanare il debito, e l’intervento della banca, chiamando e ricordando questa possibilità al suo cliente, potrebbe proprio servire ad ottenere questa autorizzazione dal correntista.

Nel caso in cui, comunque, nemmeno questa operazione fosse fattibile, e non si trovasse una possibilità o un metodo per ristabilire la regolarità del contratto finanziario, con una situazione che, al contrario, si dovesse aggravare sempre di più, protraendosi nel tempo, il cliente si vedrebbe recapitare, in prima istanza, una formale diffida tramite posta, vale a dire un ordine di rientro immediato tramite lettera raccomandata, in conseguenza alla quale verrebbero anche revocati tutti gli strumenti di pagamento, dalla carta di debito al libretto degli assegni e, in caso di possesso, anche la carta di credito, e potrebbe essere segnalato come “cattivo pagatore” alla Centrale Rischi della Banca d’Italia e ai SIC, Sistemi d’Informazione Creditizie, con conseguente esclusione dal mercato del credito.

Le regole bancarie generali prevedono che l’istituto non ammetta, di base, spese superiori al deposito presente su ogni conto. E’ per questo motivo, dunque, che se un assegno viene emesso per un importo maggiore rispetto a quanto depositato sul conto, la banca, non fosse altro che per un rapporto di clientela fidelizzata, informa subito il proprio cliente, mediante quello che si chiama “avviso di insoluto a prima presentazione”, invitandolo a coprire la cifra per pagare il titolo, versandola sul conto corrente. Se il correntista non adempie all’invito, l’assegno viene protestato, con tutte le conseguenze del caso, come la sanzione della Prefettura, la revoca all’emissione di altri assegni, la già citata segnalazione alla C.R. e l’iscrizione nel registro dei protesti, sanzione che, di fatto, sarebbe inibente per una prossima apertura di altri rapporti bancari, compreso un semplice ed ulteriore conto corrente. Nel caso, invece, del tentativo di pagamento con carte di debito tramite POS, la transazione viene negata nel momento stesso, mediante comunicazione, stampata sullo scontrino rilasciato dopo il tentativo di pagamento, di mancanza di fondi per quel determinato acquisto, non essendoci provvista di denaro sufficiente.

Eventualmente, anche per non aggravare ulteriormente il debito, il titolare del conto potrebbe recidere il contratto, chiedendo la chiusura del conto stesso, che sarebbe comunque possibile anche essendo in rosso ma, è bene sottolinearlo, questo non vorrebbe certo dire che lo scoperto viene cancellato, così come non si vada lo stesso incontro al naturale e continuo aggravio, sino a completa sanatoria, degli interessi di mora.

Chiedere l’apertura di un Fido

Al fine di limitare il rischio che un conto si ritrovi in passivo, se non si hanno certezze, in base alla regolarità dei movimenti, alle entrate fisse o, comunque, se non vi è una certa stabilità finanziaria effettiva, il correntista potrebbe valutare la possibilità di richiedere un fido, quello che tecnicamente si chiama “apertura di credito”, cioè la possibilità di eccedere determinati limiti, in modo da poter essere un po’ più tranquillo anche nell’eventualità di andare in rosso, potendo sconfinare fino almeno ad una certa cifra, a discrezione della banca stabilita sullo storico del cliente, sapendo comunque sin da subito che, in questo caso, sarebbero ovviamente previsti dei tassi moratori, a garanzia dell’affido e delle coperture. Sulle cifre dovute può essere anche applicato il cosiddetto anatocismo, vale a dire la capitalizzazione degli interessi passivi, nel senso che vengono calcolati non solo sul capitale, ma anche sui medesimi interessi non corrisposti. Tale pratica è stata resa, di recente, lecita dalla Legge, a condizione che venga espressamente stabilita nel contratto e autorizzata dal cliente, sia calcolata soltanto sugli interessi di mora con calcoli annuali, e non con altre periodicità, e che sia anche a favore del cliente, cioè applicata allo stesso modo sugli interessi creditori.

Come sappiamo, il fido è un onere assunto da una banca che si impegna a mettere a disposizione del suo cliente una cifra pattuita come tetto massimo, o di assumere, per conto del correntista stesso, un’obbligazione nei confronti di un terzo. Attenzione comunque, anche in questo caso, a non superare la soglia pattuita poiché, diversamente, il conto corrente risulterà effettivamente in rosso, (definizione peraltro inizialmente utilizzata solo per lo sconfinamento proprio da fido, passata poi ad indicare in generale un passivo) e le conseguenze saranno le stesse.

Per concludere, ricordiamo che gli interessi che i correntisti in rosso devono pagare alla banca in linea di massima, sono piuttosto elevati sullo scoperto di conto, aumentando ancora di più se lo sconfinamento è superiore a quello per cui il fido era stato concesso. Inoltre, gli interessi debitori non esaurirebbero tutte le pendenze all’istituto di credito che sarebbe creditore anche di diverse altre commissioni e spese legate allo scoperto, alle comunicazioni, ai conteggi, alle tenute conto, e così via, con metodi di calcolo fra i più svariati, oltre all’eventuale inibizione anche di emettere assegni.

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